Lo statuto

S T A T U T O

PARTE PRIMA

Capo I - COSTITUZIONE E SCOPO DELLA SOCIETA'

 

Art. 1) Dal dicembre 1893 ha vita e sede in COLLOREDO di PRATO in via Asilo 5 una Società denominata: SOCIETA’ FILARMONICA COLLOREDO di PRATO - APS. La variazione della sede non comporterà modifiche statutarie.
Lo scopo della medesima è quello di favorire fra i soci l’istruzione della musica.
La Società non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e potrà promuovere, in genere, ogni iniziativa rivolta all’educazione, alla cura della famiglia ed all’istruzione popolare, verso soci e verso terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
Le attività svolte dall'Associazione sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
I) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
Per il raggiungimento degli scopi associativi e delle proprie finalità culturali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni economiche e commerciali all'uopo necessarie, purché strumentali e secondarie all'attività istituzionale, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
L'Associazione non ha finalità di lucro e pertanto anche l'esercizio delle predette attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciali.

 

 


 

Capo II - AMMISSIONE DEI SOCI

 

Art. 2) Qualunque persona fisica che desideri far parte della Società, in qualità di socio ordinario deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta; per i minorenni occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci. Il Consiglio Direttivo, previo esame, deciderà sulla accettazione del richiedente. Contro l’eventuale diniego, che dovrà essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente è previsto ricorso da presentarsi all’assemblea entro 15 gg. dal ricevimento del diniego. L’assemblea sarà chiamata a decidere alla prima convocazione utile. Inoltre i candidati devono accettare di sottostare al presente Statuto ed a tutte le disposizioni che verranno prese dal Consiglio e dall’Assemblea.
Possono richiedere l’adesione all’associazione anche gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
L’eventuale quota associativa non è trasferibile per atto fra vivi o mortis causa e non è prevista la rivalutabilità della stessa.

SIMPATIZZANTI SOSTENITORI E ONORARI

 

Art. 3) 

a) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di conferire e revocare la qualifica di Simpatizzante sostenitore alle persone e agli enti che proponendosi di dare incremento e sostegno alla Associazione stessa si impegnano al versamento di una somma in danaro, la cui entità minima verrà stabilita dal Consiglio Direttivo o regalando qualche strumento musicale, il tutto a fondo perduto.
b) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di conferire e revocare la qualifica di Simpatizzante onorario alle persone e agli enti che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell’Associazione. Fin da subito si palesa che sono soci onorari il Parroco pro-tempore, della Parrocchia di Colloredo di Prato e il Sindaco.

 

 


 

CARICHE SOCIALI ED ATTRIBUZIONI RELATIVE

 

Art. 4) La società è retta da un Consiglio Direttivo composto da dieci membri e un Presidente.

Art. 5) Il Consiglio Direttivo come il Presidente vengono eletti dalla Assemblea Ordinaria dei Soci, mediante votazioni separate.

Art. 6) Il Presidente convoca e presiede sia l’Assemblea ordinaria come quella del Consiglio Direttivo.

Art. 7) Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

Art. 8) Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno con votazioni il Vice-Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Art. 9) I Soci minorenni non possono essere eletti a nessuna carica Amministrativa.

Art. 10) Tutte le votazioni riguardanti le cariche sociali vengono svolte mediante votazione a scrutinio segreto.

Art. 11) Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo i rimborsi per spese sostenute dai soci.

ASSEMBLEE GENERALI DEI SOCI

 

 

Art. 12) Il giorno dell’adunanza delle Assemblee sia ordinaria che straordinaria è fissato dal Consiglio Direttivo e spetta al Presidente il farne edotti i soci, precisando loro il luogo e l’ora della riunione nonché gli oggetti da trattarsi.

Art. 13) Le notifiche di convocazione devono essere inoltrate ai soci cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accorciare i tempi di notifica per un motivo che egli riconosce urgente.

Art. 14) L’Assemblea ordinaria sarà valida in prima convocazione quando la presenza dei soci ordinari raggiungerà la metà più uno degli iscritti: in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza. L’adunanza in seconda convocazione s’intende valida dopo un’ora di intervallo. L’Assemblea straordinaria delibera in materia di:
a) modifica statutaria,
b) scioglimento dell’Associazione,
c) nomina del liquidatore,
d) destinazione del patrimonio finale risultante dalla liquidazione,
e) fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione,
ed è ritenuta valida in prima convocazione con la presenza qualificata dei due terzi dei soci ordinari e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.

Art. 15) All’Assemblea Ordinaria dei soci è riservato:
a) la direttiva d’ordine generale dell’Associazione e la delibera su programmi, progetti, attività;
b) l’elezione del presidente;
c) l’elezione del Consiglio Direttivo;
d) l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e della relazione del Consiglio Direttivo;
e) l’approvazione dei regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo e dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
f) tutte quelle deliberazioni che possono portare pregiudizi alla società e l’assunzione di impegni non riferentisi all’ordinaria amministrazione;
g) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione della azione di responsabilità nei loro confronti;
h) gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 16) Alle Assemblee hanno diritto di voto solo i soci ordinari; il voto è personale. Per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato da un genitore esercente la responsabilità genitoriale.

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

Art. 17) Spetta al Consiglio Direttivo:
a) discutere e deliberare acquisti ed affari inerenti all’ordinaria amministrazione della società e tutti gli altri oggetti che, al caso, si presentassero nell’interesse del Sodalizio;
b) redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio previsionale;
c) la nomina e la revoca del Vice-Presidente, del Segretario, del Cassiere, del Maestro e Vice-Maestro;
d) stabilire il numero e l’orario delle lezioni di musica;
e) deliberare il corrispettivo al Maestro e Vice-Maestro;
f) convenire il prezzo dei concerti bandistici richiesti;
g) affidare la consegna degli strumenti musicali agli allievi;
h) l’applicazione di provvedimenti disciplinari per tutte le infrazioni al presente statuto;
i) il Consigliere, che per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo valido non intervenisse alle adunanze Consiliari, decade dalla Carica;
j) il Consiglieri decaduti vengono sostituiti con votazione nel corso della prima riunione assembleare utile, e la loro nomina ha una durata pari a quella degli altri consiglieri. Nel caso il numero di consiglieri non decaduti si riducesse a meno di cinque, il Consiglio Direttivo procede tempestivamente alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria per le elezioni suppletorie;
l) rimanendo vacante la carica di Presidente, il Vice-Presidente in accordo con il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di indire l’Assemblea Ordinaria per la nuova designazione; il tutto deve avvenire entro trenta giorni;
m) ogni socio ordinario può indire la riunione dell’Assemblea Ordinaria purché presenti per iscritto al Presidente l’oggetto da trattare controfirmato da almeno un terzo del numero dei soci. Tale Assemblea deve tenersi entro quindici giorni dalla notifica dell’oggetto;
n) è di competenza del Consiglio Direttivo la fissazione delle quote associative e dei contributi richiesti ai soci per la frequentazione dell’attività associativa.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti, comprese quelle all'ammissione, alla decadenza ed all'esclusione degli Associati. Non possono essere delegate le sole attribuzioni relative alla predisposizione dei bilanci e alla determinazione della quota associativa e dei contributi associativi. Ai Consiglieri delegati potranno essere conferiti i poteri di firma e di rappresentanza dell’Associazione con riferimento alle attribuzioni delegate.
Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
I Consiglieri sono solidalmente responsabili delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo nei confronti di terzi.

 

 


 

IL PRESIDENTE

 

Art. 18) Spetta al Presidente il dirigere le adunanze tanto all’Assemblea come del Consiglio, il mantenimento dell’ordine e il far osservare il presente statuto.

Art. 19) È il legale rappresentante dell’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa, ne garantisce l’identità e la coesione interna, cura i rapporti con i terzi e da impulso alla vita associativa coordinando le varie attività.

Art. 20) In caso di assenza del Presidente, ne fa le veci il Vice-Presidente e ove fossero assenti entrambi saranno sostituiti dal Consigliere più anziano di età.

 

IL SEGRETARIO

 

Art. 21) Il Segretario redige i verbali delle Assemblee e delle sedute Consiliari, tiene la corrispondenza e conserva tutti i documenti della società.

Art. 22) Controfirma con il Presidente tutti gli atti dell’Associazione.

 

IL CASSIERE

 

Art. 23) Il Cassiere è depositario di tutti i valori e del denaro dell’Associazione.

Art. 24) Esegue i pagamenti vistati dal Presidente o Vice-Presidente.

Art. 25) E’ tenuto a dar visione al Consiglio ed ai soci ordinari, tutte le volte che gliene faranno richiesta sia dei libri contabili come di tutto quello che egli tiene in deposito e costituisce il Patrimonio sociale.

Art. 26) Al principio ed al termine di ogni anno compila in accordo al Consiglio Direttivo, rispettivamente il Bilancio preventivo ed il Consultivo.

 

 


 

Capo IV - LE ELEZIONI

 

Art. 27) Nelle elezioni delle Cariche Sociali si dovrà ottemperare alla seguenti norme:
a) per l’elezione, a primo scrutinio, del Presidente occorre la maggioranza assoluta dei votanti; per tutte le altre cariche basta la maggioranza relativa;
b) non possono essere elette persone che non rivestono la qualifica di socio ordinario;
c) le operazioni elettorali sono dirette sotto la propria responsabilità, da apposita Commissione nominata dall’Assemblea o dal Consiglio ed è composta da cinque membri;
d) le elezioni saranno fatte a scrutinio segreto, cioè mediante schede scritte o stampate;
e) per la elezione del Consiglio Direttivo ogni socio ordinario può votare un massimo di nominativi equivalenti a due terzi del gruppo da eleggere;
f) ogni socio ordinario non può ricoprire più di una carica;
g) la maggioranza dei membri del consiglio direttivo deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

 

 


 

Capo V - LIBRI CONTABILI

 

Art. 28) La società ha l’obbligo della tenuta dei seguenti libri contabili e sociali:
a) Libro Verbali delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
b) Libro Verbali del Consiglio Direttivo;
c) Libro Soci;
d) Libro Cassa;
e) Libro Bilanci Preventivi;
f) Libro Bilanci Consuntivi;
g) Cartella delle pezze giustificative sia delle entrate come delle uscite, numerate cronologicamente;
h) Libro inventari.

Art. 29) L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

 


 

 

PARTE SECONDA

Capo I - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

 

Art. 30) Il socio ordinario s’intende obbligato verso la società sino alla fine dell’anno solare nel cui corso fu ammesso, salvo regolare trasferimento di domicilio o quando lo chieda per circostanze ritenute dal Consiglio meritevoli di speciali riguardi, come: motivi di salute, di professione, di famiglia.

Art. 31) Il socio ordinario è obbligato a frequentare le lezioni di musica impartite dal Maestro o suo sostituto.

Art. 32) E’ obbligato pure a partecipare ai servizi bandistici che la società si impegna a prestare.

Art. 33) Il socio ordinario che si trovasse nell’impossibilità di partecipare alle lezioni di musica o ad un servizio per legittimo impedimento deve rendere avvertito il Presidente od un membro del Consiglio affinché la assenza venga surrogata se eventualmente si rendesse necessario.

Art. 34) Il socio ordinario che per negligenza avesse a mancare a più lezioni di seguito e non partecipasse ai servizi, malgrado le sollecitazioni scritte del Presidente, potrà essere radiato dal Corpo bandistico con deliberazione del Consiglio.

Art. 35) I danni arrecati agli strumenti ed alle divise, non imputabili a cause di forza maggiore, dovranno essere riparati a spese del socio negligente.

Art. 36) Tutti i soci ordinari sono obbligati a prestare obbedienza agli Organi della società ed al reciproco rispetto, al fine di giungere così ad ottenere il maggior benessere dell’Associazione.

Art. 37) Il socio ordinario per partecipare con lo strumento affidatogli dalla Associazione a servizi d’interesse privato, dovrà chiedere il permesso al Presidente. Il permesso dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 38) Il socio ordinario non può prestare lo strumento affidatogli ad altro socio o persona. La cosa deve essere esaminata e decisa dal Consiglio Direttivo.

Art. 39) Il socio ordinario che contravvenga ai doveri indicati negli articoli precedenti può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo e comunicata per iscritto al socio. Contro la decisione di esclusione il socio, entro 15 gg. dalla notifica dell’esclusione, può presentare ricorso all’assemblea la quale viene chiamata a deliberare alla prima riunione utile. Nelle more della decisione dell’assemblea il socio conserva i propri diritti.

Art. 39-bis) Il socio ordinario ha il diritto di esaminare i libri sociali presentando specifica richiesta scritta al Segretario, inviandola all'indirizzo di posta, all'indirizzo mail o alla PEC dell'Associazione, il quale fornirà le istruzioni necessarie all'accesso ai libri sociali.

 

 


 

Capo II - IL MAESTRO

 

Art. 40) La responsabilità delle lezioni di musica e del servizio in pubblico vengono affidate al Maestro il quale è obbligato d’osservare:
a) che in ogni luogo venga fatto un buon servizio di musica;
b) che tutti i soci ordinari abbiano a dipendere direttamente da lui;
c) qualora un impedimento non gli permettesse d’essere presente, il Maestro, previo avviso al Presidente, potrà farsi sostituire dal Vice-Maestro e in mancanza da un socio ordinario di sua fiducia.

 

GLI ALLIEVI

Art. 41) Sarà compito del Consiglio Direttivo di istituire corsi di orientamento musicale particolarmente adatti ai giovani. Il Consiglio Direttivo di volta in volta deciderà circa le modalità da seguire.

 


 

Capo III - GLI STRUMENTI E LA DIVISA

Art. 42) Per le riparazioni d’uno strumento, il cui guasto non sia doloso, spetta al Consiglio Direttivo deliberarne la spesa; uguale norma vale anche per la divisa.

BENEFICI SOCIALI

Art. 43) Tutti i soci, in caso di decesso, hanno il diritto di fruire l’intervento del Corpo Filarmonico alle loro esequie senza nessuna spesa a carico degli eredi. Tale norma vale anche per i soci che hanno emesso la loro attività per ragioni di salute o di età.

 


 

Capo IV - PATRIMONIO SOCIALE

 

Art. 44) Tutto ciò che costituisce il patrimonio sociale, comunque pervenuto alla società, è proprietà assoluta dell’Ente. All’Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi digestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, sia durante la vita che all’atto del suo scioglimento, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente investiti nelle attività istituzionali previste dallo statuto.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ABBANDONO DALLA SOCIETA'

Art. 45) I soci ordinari che volessero abbandonare la società dovranno presentare le dimissioni scritte al Presidente precisando il motivo. I soci dimissionari dovranno riconsegnare alla società tutti gli oggetti avuti in uso, in ottimo stato di conservazione.

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

 Art. 46) La società ha durata illimitata e non potrà essere sciolta se non quando si riducesse a meno di dieci membri. In tale caso i preposti ad essa, nomineranno una commissione liquidatrice per realizzarne le attività sociali, l’eventuale ricavo dovrà essere devoluto ad altro Ente del Terzo Settore avente per scopo l’istruzione e l’educazione popolare o per fino di pubblica utilità, nei termini previsti dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 47) Eventuali proposte di scioglimento della società dovranno essere esaminate in Assemblea Ordinaria; la deliberazione deve essere presa in una successiva Assemblea Straordinaria da svolgersi non prima di otto giorni dalla precedente.

 

 

VOLONTARI E RESPONSABILITÀ
Art. 48) . Le attività svolte dagli Associati in seno all’Associazione per il raggiungimento dei fini istituzionali sono prestate in forma volontaria, libera e gratuita. Quando necessario ai fini delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Associati, nei limiti e nelle modalità stabiliti dalla legge.
L’attività in favore della comunità e del bene comune che i volontari svolgono per il tramite dell’Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie disponibilità, deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti stabiliti dalla legge.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.

Art. 49) L’Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti, che esercitano la rappresentanza dell’Associazione nei limiti fissati dalla legge e dal presente statuto. Delle obbligazioni non assunte degli organi statutari competenti rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
I terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.
L’Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.