Lo statuto

 

Capo IV - PATRIMONIO SOCIALE

 

Art. 44) Tutto ciò che costituisce il patrimonio sociale, comunque pervenuto alla società, è proprietà assoluta dell’Ente. All’Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi digestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, sia durante la vita che all’atto del suo scioglimento, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente investiti nelle attività istituzionali previste dallo statuto.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ABBANDONO DALLA SOCIETA'

Art. 45) I soci ordinari che volessero abbandonare la società dovranno presentare le dimissioni scritte al Presidente precisando il motivo. I soci dimissionari dovranno riconsegnare alla società tutti gli oggetti avuti in uso, in ottimo stato di conservazione.

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

 Art. 46) La società ha durata illimitata e non potrà essere sciolta se non quando si riducesse a meno di dieci membri. In tale caso i preposti ad essa, nomineranno una commissione liquidatrice per realizzarne le attività sociali, l’eventuale ricavo dovrà essere devoluto ad altro Ente del Terzo Settore avente per scopo l’istruzione e l’educazione popolare o per fino di pubblica utilità, nei termini previsti dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 47) Eventuali proposte di scioglimento della società dovranno essere esaminate in Assemblea Ordinaria; la deliberazione deve essere presa in una successiva Assemblea Straordinaria da svolgersi non prima di otto giorni dalla precedente.

 

 

VOLONTARI E RESPONSABILITÀ
Art. 48) . Le attività svolte dagli Associati in seno all’Associazione per il raggiungimento dei fini istituzionali sono prestate in forma volontaria, libera e gratuita. Quando necessario ai fini delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Associati, nei limiti e nelle modalità stabiliti dalla legge.
L’attività in favore della comunità e del bene comune che i volontari svolgono per il tramite dell’Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie disponibilità, deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti stabiliti dalla legge.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.

Art. 49) L’Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti, che esercitano la rappresentanza dell’Associazione nei limiti fissati dalla legge e dal presente statuto. Delle obbligazioni non assunte degli organi statutari competenti rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
I terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.
L’Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

 

Condividi
   
© Filarmonica Colloredo di Prato 2012