Lo statuto

 

 

PARTE SECONDA

Capo I - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

 

Art. 30) Il socio ordinario s’intende obbligato verso la società sino alla fine dell’anno solare nel cui corso fu ammesso, salvo regolare trasferimento di domicilio o quando lo chieda per circostanze ritenute dal Consiglio meritevoli di speciali riguardi, come: motivi di salute, di professione, di famiglia.

Art. 31) Il socio ordinario è obbligato a frequentare le lezioni di musica impartite dal Maestro o suo sostituto.

Art. 32) E’ obbligato pure a partecipare ai servizi bandistici che la società si impegna a prestare.

Art. 33) Il socio ordinario che si trovasse nell’impossibilità di partecipare alle lezioni di musica o ad un servizio per legittimo impedimento deve rendere avvertito il Presidente od un membro del Consiglio affinché la assenza venga surrogata se eventualmente si rendesse necessario.

Art. 34) Il socio ordinario che per negligenza avesse a mancare a più lezioni di seguito e non partecipasse ai servizi, malgrado le sollecitazioni scritte del Presidente, potrà essere radiato dal Corpo bandistico con deliberazione del Consiglio.

Art. 35) I danni arrecati agli strumenti ed alle divise, non imputabili a cause di forza maggiore, dovranno essere riparati a spese del socio negligente.

Art. 36) Tutti i soci ordinari sono obbligati a prestare obbedienza agli Organi della società ed al reciproco rispetto, al fine di giungere così ad ottenere il maggior benessere dell’Associazione.

Art. 37) Il socio ordinario per partecipare con lo strumento affidatogli dalla Associazione a servizi d’interesse privato, dovrà chiedere il permesso al Presidente. Il permesso dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 38) Il socio ordinario non può prestare lo strumento affidatogli ad altro socio o persona. La cosa deve essere esaminata e decisa dal Consiglio Direttivo.

Art. 39) Il socio ordinario che contravvenga ai doveri indicati negli articoli precedenti può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo e comunicata per iscritto al socio. Contro la decisione di esclusione il socio, entro 15 gg. dalla notifica dell’esclusione, può presentare ricorso all’assemblea la quale viene chiamata a deliberare alla prima riunione utile. Nelle more della decisione dell’assemblea il socio conserva i propri diritti.

Art. 39-bis) Il socio ordinario ha il diritto di esaminare i libri sociali presentando specifica richiesta scritta al Segretario, inviandola all'indirizzo di posta, all'indirizzo mail o alla PEC dell'Associazione, il quale fornirà le istruzioni necessarie all'accesso ai libri sociali.

 

 

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